Normative Europee GDPR & Privacy

Sempre più spesso si parla delle nuove normative Europee EU 2016/679 in materia di privacy a tutela dei dati personali.

Le nuove Normative Europee introducono regole più chiare in materia di informativa e consenso, definiscono dei limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e pongono le basi per l’esercizio di nuovi diritti, come ad esempio il diritto all’oblio. Stabiliscono inoltre criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati personali (data breach).

Il Regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e non richiede una legge di recepimento nazionale grazie al cosiddetto «sportello unico» (one stop shop), che semplifica la gestione dei trattamenti e garantisce un approccio uniforme. Salvo casi specifici, le imprese stabilite in più Stati membri o che offrono prodotti e servizi in vari Paesi dell’Ue, per risolvere possibili problematiche sull’applicazione e il rispetto del Regolamento possono rivolgersi ad un solo interlocutore.

 

Vediamo alcuni cambiamenti e cosa invece è rimasto invariato:

"Consenso" - Cosa Cambia

  • Per i dati “sensibili” il consenso deve essere “esplicito” (art. 9); lo stesso per decisioni basate su trattamenti automatizzati (profilazione compresa – art. 22);
  • il titolare (art. 7.1) deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento;
  • Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale);

 

"Consenso" - Cosa Non Cambia

  • Deve essere, in tutti i casi, libero, specifico e inequivocabile; non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-selezionate su un modulo);
  • Deve essere manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”;

 

"Informativa" - Cosa Cambia

  • il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD-DPO se esistente, la base giuridica del trattamento, nonché l'eventuale trasferimento di dati personali in Paesi terzi;
  • Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (art. 14), l’informativa deve essere fornita entro e non oltre un mese dalla raccolta;
  • L’informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (si veda art. 12, paragrafo 1);

 

"Informativa" - Cosa Non Cambia

  • L’informativa (art. 13 e 14 del regolamento) deve essere fornita all’interessato prima di effettuare la raccolta dei dati;

 

"Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)" - Cosa Cambia

  • Si tratta di un diritto più esteso rispetto al “blocco” del trattamento di cui all’art. 7, comma 3 del Codice: è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, bensì anche se l’interessato chiede la rettifica dei dati o si oppone al loro trattamento;

 

Il Regolamento promuove la responsabilizzazione dei titolari del trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati.

Il principio chiave del nuovo regolamento è basato sul concetto della «privacy by design», ossia garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche. Ad esempio, è previsto l’obbligo di effettuare valutazioni di impatto prima di procedere ad un trattamento di dati che presenti rischi elevati per i diritti delle persone.

 

“Sanzioni Amministrative”

Il presidente per l’autorità GDPR, Antonello Soro, afferma in un intervista del 21/05/2018 di italiaoggi che le sanzioni amministrative sono solo parte delle possibili “reazioni” all’illecito.

Alcune cifre riguardo le sanzioni:

  • fino a 20 milioni per i singoli;
  • fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo per le imprese;

Scarica qui il regolamento ufficiale del parlamento europeo aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 127 del 23 maggio 2018.

 

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